Art. 22.
(Attività simulate).

      1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può autorizzare i dirigenti dei servizi di informazione e sicurezza ad

 

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esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
      2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.
      3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 1.